Grazie al supporto giuridico dell’ avvocato Nicola Tilli di Nova Studia, partner Nimaja nel progetto di consulenza IDD per gli intermediari assicurativi, riteniamo doveroso evidenziare cosa ha stabilito la sentenza del TAR del Lazio in accoglimento delle istanze presentate dal Sindacato Nazionale Agenti.
È bene precisare che il dispositivo della sentenza non ha annullato l’intero Provvedimento 97, ma alcune disposizioni dello stesso; in particolare si tratta delle norme contenute nei seguenti articoli:
- 4 num. 12 lett. b) – modificativo dell’art. 42 del Regolamento 40/2018
- 4 sub 18 numero 2 lett. a) – modificativo dell’art. 56 del Regolamento 40/2018
- 4 comma 20 – modificativo dell’art. 58, del Regolamento IVASS n. 40/2018 nella parte in cui ivi inserisce il comma 4 bis
Dal punto di vista pratico, le tre conseguenze operative per gli intermediari, relativamente alla sentenza del TAR, sarebbero le seguenti:
- non si fa più la comunicazione delle collaborazioni orizzontali alle compagnie, sia quando si è proponenti che quando si è emittenti
- non bisogna più “esporre” (nei locali e/o sul sito) l’elenco dei rapporti attivi con le imprese (anche per il tramite di una collaborazione orizzontale)
- non bisogna più “consegnare” al contraente la dichiarazione di coerenza
Occorre comunque considerare che, per quanto immediatamente applicabile (quindi se oggi entrasse un ispettore e non trovasse l’elenco delle imprese con cui opera il distributore, non potrebbe eccepire nulla) tecnicamente, la sentenza del TAR non è ancora passata in giudicato (da qui il precedente utilizzo del condizionale) e quindi le tre conseguenze “operative” indicate diventeranno definitive solo quando ciò avverrà, pur essendo la sentenza immediatamente “operativa”; IVASS può infatti ancora ricorrere al Consiglio di Stato o riformulare il 97 a seguito di tavoli di confronto.
Più in generale, allo stato delle cose, la gestione degli allegati resta dunque inalterata.
Per un approfondimento giuridico specifico Vi invitiamo a leggere il contributo dell’avvocato Tilli a questo link