Le seguenti FAQ hanno l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti applicativi della disciplina whistleblowing (D.Lgs. 24/2023), alla luce delle Linee Guida ANAC pubblicate nel novembre 2025.
- Le Linee Guida ANAC modificano gli obblighi già previsti dalla normativa?
No.
Le Linee Guida ANAC non introducono nuovi obblighi, ma forniscono indicazioni interpretative e operative su quanto già previsto dal D.Lgs. 24/2023.
Pertanto, i requisiti relativi a:
- canali di segnalazione;
- gestione delle segnalazioni;
- ruolo del gestore;
sono vigenti sin dal dicembre 2023.
- Quali caratteristiche deve avere il canale interno di segnalazione?
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC, il canale deve garantire:
- riservatezza dell’identità del segnalante;
- protezione dei dati personali;
- sicurezza delle informazioni;
- gestione controllata e tracciata del processo.
Tali requisiti devono essere garantiti in concreto, non solo dichiarati.
- L’utilizzo della posta elettronica è conforme alla normativa?
Le Linee Guida ANAC evidenziano che:
la posta elettronica, di per sé, non garantisce adeguatamente la riservatezza, in quanto possono essere presenti metadati e log idonei a identificare il mittente.
Pertanto, il suo utilizzo:
- è possibile solo se accompagnato da adeguate misure tecniche e organizzative;
- deve essere valutato caso per caso.
In assenza di tali misure, l’utilizzo della e-mail può risultare non conforme ai requisiti normativi.
- Un form web è sufficiente come canale di segnalazione?
Dipende dalle caratteristiche tecniche del sistema.
Le Linee Guida ANAC indicano come preferibile l’utilizzo di piattaforme dedicate, in grado di garantire:
- cifratura dei dati;
- sicurezza nella trasmissione;
- protezione nella conservazione;
- possibilità di interlocuzione riservata con il segnalante.
Un form generico, privo di tali caratteristiche, potrebbe non soddisfare i requisiti richiesti.
- È obbligatorio utilizzare una piattaforma whistleblowing?
La normativa non impone uno specifico strumento.
Tuttavia, i requisiti richiesti (sicurezza, riservatezza, tracciabilità) rendono, nella pratica, l’utilizzo di piattaforme dedicate la soluzione più idonea e coerente con le indicazioni ANAC.
- Chi può gestire il canale di segnalazione?
La gestione può essere affidata:
- a un soggetto interno autonomo;
- oppure a un soggetto esterno.
In entrambi i casi, le Linee Guida ANAC richiedono che il gestore sia:
- autonomo;
- imparziale;
- indipendente.
- Cosa si intende per assenza di conflitti di interesse?
Il gestore deve essere in una posizione tale da:
- non essere coinvolto nei fatti oggetto di segnalazione;
- non essere subordinato a soggetti potenzialmente segnalati;
- poter operare senza condizionamenti.
Le Linee Guida ANAC richiedono che tali condizioni siano effettive e dimostrabili.
- Il consulente che ha predisposto il sistema può essere anche gestore?
La normativa non prevede un divieto automatico.
Tuttavia:
deve essere verificata, caso per caso, la sussistenza dei requisiti di:
- indipendenza;
- assenza di conflitti di interesse.
In mancanza di tali requisiti, la soluzione potrebbe non essere conforme.
- Quando un sistema può essere considerato non conforme?
Un sistema può risultare non conforme, ad esempio, quando:
- il canale non garantisce adeguata riservatezza;
- non è assicurata la sicurezza dei dati;
- la gestione non è tracciata;
- il gestore non è indipendente;
- la procedura è solo formale.
La valutazione è sempre concreta e sostanziale.
- Quali sono le possibili conseguenze?
L’ANAC può applicare sanzioni amministrative (10.000 – 50.000 euro) nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023, tra cui:
- mancata istituzione del canale;
- canale non conforme;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- gestione non corretta delle segnalazioni.
- Il sistema deve essere aggiornato nel tempo?
Sì.
Le Linee Guida ANAC evidenziano la necessità di:
- monitorare il funzionamento del sistema;
- aggiornare le procedure;
- intervenire sulle criticità.
Il whistleblowing è un sistema dinamico, non statico.
Conclusione
Le indicazioni ANAC confermano che:
la conformità del sistema whistleblowing deve essere valutata sulla base della sua effettiva capacità di garantire riservatezza, sicurezza e indipendenza.
Non è quindi sufficiente l’adozione formale di strumenti o documenti, ma è necessario verificare che l’intero sistema sia coerente con i requisiti normativi.
